Il bonus si può richiedere presentando la domanda al proprio Comune di residenza o a un altro istituto designato dal Comune stesso (ad es. il CAF).
Le domande pervenute entro il 30 aprile 2010 hanno valore retroattivo fino al 1 gennaio 2009. Le domande presentate dopo il 30 aprile avranno valore per i 12 mesi successivi. Scaduti i 12 mesi il consumatore, per usufruire nuovamente del bonus, dovrà ripresentare la domanda con la certificazione ISEE aggiornata.
Il bonus ha valore indipendentemente dal venditore con cui si è stipulata la fornitura e continua ad essere valido se si cambia fornitore o residenza. Chi ha un contratto diretto di fornitura riceverà il bonus tramite una deduzione nelle bollette, chi non ce l’ha e utilizza un impianto di riscaldamento centralizzato lo riceverà tramite un bonifico intestato al beneficiario.
Il bonus gas si differenzia:
- per zona climatica (definite dall’Art. 2 del D.p.R 26 agosto 1993 N°412)
- per tipologia di utilizzo (riscaldamento, acqua calda e cottura cibi o Entrambi)
- per numero di persone residenti nella stessa abitazione.
Per la modulistica e ulteriori informazioni visitate i siti:
L’Autorità per l’energia ha attivato anche il numero verde 800.166.654 attivo dalle 8 alle 18 da lunedì a venerdì.






