Le novità 2009 possono essere ricondotte al provvedimento del 6 maggio 2009 – previsto dall’articolo 29 del decreto “anticrisi” n. 185/2008 – con il quale è stato approvato il modello di comunicazione relativo ai lavori di riqualificazione che proseguono oltre il periodo d’imposta in cui sono iniziati, ed al decreto interministeriale del 6 agosto 2009 che ha introdotto significative modifiche nel senso della semplificazione.
Tra le più importanti novità segnaliamo:
• Cancellato l’obbligo di allegare l’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi a carico dei contribuenti che sostituiscono finestre e infissi.
• La conformità alla normativa europea può essere attestata direttamente dal produttore di tali elementi.
• Modificate le prescrizioni sui contenuti dell’asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
• I generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua”
• Le valvole termostatiche a bassa inerzia termica vanno posizionate “ove tecnicamente compatibile”.
• Dal 2009, per i coefficienti di prestazione (COP) e gli indici di efficienza energetica (EER) delle pompe di calore (caldo/freddo), sarà necessario fare riferimento ai nuovi valori minimi indicati nell’allegato I del decreto del 6 agosto scorso.
Segnaliamo che per le opere di riqualificazione energetica iniziate nel 2009 e non concluse ma che proseguiranno nell’anno 2010, sussiste la necessità di predisporre la prescritta comunicazione su modello approvato con il provvedimento dirigenziale del 6 maggio, da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate nel termine di 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori.
Dal 1° gennaio 2010 entrano in vigore i nuovi valori di riferimento sul risparmio energetico, più rigidi rispetto a quelli in vigore fino a fine 2009 per usufruire delle detrazioni fiscali del 55%.
In particolare, per ottenere la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica "globale" occorre far riferimento ai valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale riportati nelle tabelle del punto 2 dell'Allegato A del decreto 11 marzo 2008 e, per gli interventi sulle strutture opache orizzontali, verticali, e sulle finestre comprensive di infissi, i valori limite di trasmittanza termica a cui far riferimento sono quelli riportati nella tabella del punto 2 dell'Allegato B del medesimo decreto 11 marzo 2008.
Il prossimo 31 marzo 2010 scade, poi, il termine ultimo per l'invio della nuova comunicazione all'agenzia delle Entrate per coloro che a partire dal 1° gennaio 2009 hanno sostenuto spese per lavori che fruiscono del 55% ancora in corso al 31 dicembre 2009 (Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, Protocollo n. 57639/2009).
Spero vivamente che queste informazioni possano esservi utili.



