L'amnistia, in Italia, è prevista dall'art.79 della Costituzione e dall'art.151 del Codice Penale. Gli articoli sono molto precisi a riguardo: in caso di concorso in più reati, l'amnistia si può applicare ad alcuni reati, lasciando inalterate le procedure giudiziarie per tutti gli altri commessi dall'imputato. Può essere sottoposta a condizioni ed obblighi e non si applica, ad esempio, ai recidivi o ai delinquenti abituali a meno che non sia previsto esplicitamente dal decreto con cui è attuata. Come nel caso della prescrizione, l'imputato può rinunciare all'amnistia per provare di fronte allo Stato la sua piena innocenza.
L'indulto non estingue le pene accessorie e, come nell'amnistia, può prevedere obblighi o condizioni da rispettare da parte dei condannati. Previsto dall'art.174 del Codice Penale, può essere usato come procedimento per evitare il sovraffollamento delle carceri o l'intasamento del sistema giudiziario.
Un'unica nota storica: amnistia ed indulto nascono come strumenti di pacificazione sociale, ovvero come atti di clemenza, ad esempio per reati politici commessi durante un regime particolarmente oppressivo; l'interpretazione attuale di sfoltimento delle carceri è impropria ed ha reso questi provvedimenti impopolari, percepiti dai cittadini onesti come una beffa nei loro confronti in quanto "premia" chi non vive nella legalità, istigando così i cittadini a delinquere. L'interpretazione rimane scorretta, ma offre allo Stato un'ennesimo spunto di riflessione su come adoperare i suoi strumenti di democrazia.


L'amnistia è una pratica di rinuncia da parte dello Stato a perseguire determinati reati. Si prevede la cessazione di qualsiasi pena, anche accessoria, per i condannati. Inoltre gli imputati non ancora condannati smettono di essere perseguiti penalmente dall'apparato giudiziario.

