Nel calcolo dei termini di prescrizione non intervengono eventuali aggravanti ascritte al delitto, a meno che queste comportino un aumento della pena di almeno un terzo, o che la presenza di queste sia tale da modificare il tipo di pena ascrivibile. Nel caso in cui un delitto preveda una pena sia pecuniaria che detentiva, solamente la seconda concorre a determinare i termini di prescrizione. Nei casi in cui sono previsti tipi di pena alternativi, quali ad esempio lavori socialmente utili, normalmente la prescrizione matura in tre anni. I reati punibili con l'ergastolo non sono prescrivibili.
La prescrizione è espressamente rinunciabile dall'imputato. Questo diritto viene garantito in quanto un'assoluzione completa è preferibile dal punto di vista giuridico. La prescrizione formalmente è l'istituto che risponde a un principio di economia dei sistemi giudiziari in base al quale lo Stato rinuncia a perseguire l'autore di un reato, quando dalla sua commissione sia trascorso un periodo di tempo giudicato eccessivamente lungo. Da questa definizione si evince che la prescrizione, quindi, non garantisce che l'imputato non abbia commesso il fatto, ma solo che non è più perseguibile.
Il vantaggio dell'assoluzione completa si traduce in una consuetudine: i giudici chiamati a prescrivere un reato generalmente entrano nel merito del processo e se in base agli atti possono assolvere l'imputato, preferiscono assolverlo, altrimenti il reato non è comunque perseguibile in quanto prescritto.
Prima di concludere riporto alcuni dati significativi riferiti ad una interrogazione parlamentare del 22 marzo 2005: nel 1996 i processi conclusi con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione dei termini si contavano in 56.486; nel 2003 gli stessi sono saliti a 206.000, quadruplicando.
Questi dati purtroppo rispecchiano la durata eccessivamente lunga dei procedimenti penali in Italia, cosa questa che ha causato più di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea nei confronti dell'Italia.
Durante le ricerche per la stesura di questo articolo ci siamo imbattuti in software gratuiti che permettono di calcolare i termini di prescrizione; si tratta, a nostro avviso, di un'ulteriore prova di come si stia instaurando una società che anzichè porre come valore comune e condiviso l'educazione alla legalità, preferisce aggirarla e sfruttarne le falle a proprio vantaggio.


La prescrizione è un concetto giuridico, il cui fine pratico consiste nell'evitare che la macchina giudiziaria continui a impegnare risorse per la punizione di reati commessi troppo tempo prima del processo e per i quali è socialmente meno sentita l'esigenza di una tutela giuridica. La prescrizione è sancita dall'art.157 del codice penale italiano; questo stabilisce che la prescrizione estingua il reato una volta decorso il tempo corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato stesso. I termini minimi non possono in ogni caso essere inferiori a sei anni per reati che prevedono una pena detentiva e a quattro anni per reati che prevedono una pena pecuniaria.
