La leggitimità del referendum deve essere sancita dalla Corte Costituzionale, che ne verifica l'ammissibilità nei termini prescritti dalla legge. In particolare viene verificato che oggetto di abrogazione tramite referendum non siano "leggi tributarie o di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali"; sono stati successivamente ritenuti inammissibili referendum che non abbiano oggetto unitario o che possano determinare il blocco dell'attività di un organo costituzionale.
Va sottolineato come la ratifica di trattati internazionali sia ritenuto compito del Parlamento, quindi non sottoponibile a referendum. Questo non accade invece nella maggioranza dei Paesi europei in quanto può comportare una limitazione della sovranità popolare.
La validità del referendum è vincolata al raggiungimento di un quorum, ovvero un numero minimo di elettori che devono prendere parte alla consultazione, stabilito nel 50% più uno dei cittadini aventi diritto di voto. Nel caso in cui il quorum non venga raggiunto, il referendum non ha valore, ovvero è come se prevalessero i voti contrari all'abrogazione e la legge rimane pertanto invariata.
Gli effetti del voto referendario fanno sì che la consultazione popolare, dopo l'emissione del relativo decreto presidenziale, venga qualificata come atto avente valore di legge. In questo modo il Parlamento viene vincolato a tener conto dell'esito, non potendo promulgare leggi che si esprimano contro la volontà popolare sugli stessi temi.
Il ricorso alle consultazioni referendarie è disciplinato dalla legge n. 352 del 1970.
Referendum abrogativo
Lunedì 15 Giugno 2009Il referendum abrogativo è uno strumento di democrazia diretta previsto dalla Costituzione; l'art. 75 riserva l'iniziativa referendaria al popolo (500.000 firme di cittadini aventi diritto di voto) o alle regioni (5 Consigli regionali) che possono proporre all'elettorato "l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge".
Scritto da: Andrea


