La concussione è un reato regolato dall’articolo 317 e 317bis del codice penale:
“Articolo 317. Concussione. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.”
“Articolo 317 bis. Pene accessorie. La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l’interdizione temporanea.”
L’articolo è piuttosto chiaro nella spiegazione del reato; in poche parole si può dire che sfruttando indebitamente la propria posizione di potere si obbliga qualcuno a pagare con denaro o altri favori un servizio dovuto. Il reato può essere considerato anche in senso inverso; nel senso che, ad esempio, un ispettore potrebbe decidere di minacciare ispezioni nel caso in cui non riceva favori.
Pur trattandosi, di fatto, di corruzione il reato è diverso in quanto l’iniziativa è del pubblico ufficiale. Questa differenza appare più evidente ricordando che nel caso della corruzione ad essere punito non è solo il corrotto ma anche il corruttore, mentre nel caso di concussione l’unico colpevole è il pubblico ufficiale.
I termini di prescrizione del reato sono, come previsto, pari al massimo della pena applicabile: cioè dodici anni.



