E' molto importante ricordare che quando si accende un mutuo si presentano una serie di spese aggiuntive quali ad esempio le spese di istruttoria, quelle di apertura pratica, le spese legate all'incasso delle rate, eventuali assicurazioni etc...
Il TAG indica la percentuale di interesse annua che viene applicata al prestito, in altre parole indica quanti soldi in più verranno restituiti rispetto a quanto viene prestato, in questo calcolo non si prendono in considerazione le spese accessorie ma solo l' importo del prestito.
Il TAEG o TEG invece prende in considerazione anche tutte le spese accessorie, non solo l'interesse effettivo sul prestito, quindi il TAEG indica quanto realmente in più dovremo andare a pagare rispetto a quanto ci viene dato in prestito.
Quanto più le percentuali del TAN e del TAEG si avvicinano l'una all'altra, tanto più ridotte al minimo saranno le spese accessorie che il contraente deve sostenere e che hanno un impatto sul costo complessivo del finanziamento. Viceversa, quanto più questi due indici divergono, tanto maggiori saranno le spese e dunque più elevato il costo del prestito.
La differenza tra TAN e TAEG, quindi, è che il primo analizza solo il tasso di riferimento delle rate, il secondo, più completo, include nel calcolo tutti gli oneri anche quelli accessori (istruzione pratica, spese ed altro).
La presenza di questi oneri può far cambiare, di molto, il tasso dell’operazione, ovvero quello che, in concreto, ciascuno andrà a pagare alla società o alla banca che gli ha concesso il finanziamento.
Il TAEG viene inizialmente concordato tra banca e cliente ma può anche essere successivamente modificato, a condizione che questa possibilità sia chiaramente indicata sul contratto controfirmato, insieme alle condizioni che possono giustificare tali modifiche.
L'istituto di credito ha l'obbligo di informare il cliente circa le sue intenzioni di variare il TAEG tramite comunicazione scritta con un preavviso di almeno cinque giorni; nel caso in cui tale procedura non fosse rispettata le modifiche sono nulle.
Il consumatore, presa visione delle variazioni che la banca intende apportare, ha la facoltà di disdire il contratto entro 15 giorni e, in questo caso, le condizioni applicate saranno quelle concordate al momento della stipula.
Bankitalia stabilisce trimestralmente i cosiddetti "tassi antiusura" ovvero una indicazione relativa al massimo TAEG (qui chiamato TEG) applicabile ai vari servizi di finanziamento. Questi dati sono consultabili nel loro sito.


