Indicazione Geografica Protetta (Reg CE 2081/92) o denominazione specifica. E’ valida per i prodotti agroalimentari originari di una regione o località. Le condizioni per ottenere il marchio sono:
- che una certa qualità o caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica;
- che una delle fasi di produzione, trasformazione o lavorazione avvenga nell’area geografica determinata.
Il legame con il territorio è meno restrittivo rispetto al marchio DOP: l’indicazione geografica può essere protetta anche se una o più fasi della produzione avvengono in territori diversi (es. materie prime provenienti da altre regioni).


